Art. 38.
(Disposizioni concernenti minori al compimento della maggiore età).

      1. Al compimento della maggiore età, al cittadino e alla cittadina stranieri nei confronti dei quali sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e ai minori stranieri comunque presenti

 

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sul territorio nazionale, può essere rilasciato un permesso di soggiorno qualora ne abbiano i requisiti. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro rilasciato ai cittadini e alle cittadine stranieri secondo le procedure di cui al presente articolo prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 17.